Cassazione: nulla la conciliazione in sede aziendale, serve una sede “protetta”

Tutela rafforzata per i lavoratori nei casi di rinuncia a diritti indisponibili

Con l’ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di tutela dei lavoratori: la sede aziendale non è un luogo idoneo per convalidare una conciliazione sindacale.

Il caso

Un lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione presso la sede della propria azienda, accettando una riduzione della retribuzione. Successivamente, si è rivolto al giudice chiedendo la dichiarazione di nullità dell’accordo e il riconoscimento delle differenze retributive. La Corte d’Appello gli ha dato ragione, ritenendo che la conciliazione non fosse valida, nonostante la presenza di un rappresentante sindacale.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato il verdetto, chiarendo che la sola presenza del rappresentante sindacale non è sufficiente a legittimare l’accordo se la conciliazione si svolge in un luogo non neutro.

Secondo i giudici, la conciliazione ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., richiede due condizioni essenziali:

  • La presenza di un rappresentante sindacale che assista il lavoratore.

  • Lo svolgimento della conciliazione in una sede “protetta”, ovvero un ambiente neutro che garantisca l’autonomia decisionale del lavoratore, libero da pressioni o influenze.

La sede aziendale, afferma la Corte, non possiede i requisiti di neutralità necessari a questo tipo di procedure, essendo fisiologicamente legata al potere datoriale.

Ecco il link dove è possibile visualizzare la sentenza della Cassazione

Cass.-ord.-n.-10065-2025